IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, e in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e in particolare l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalita' di cui al presente decreto ai fini dell'assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato ed a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalita'. 2. Per professionalita' s'intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione - salva ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto - alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e accertata in sede di selezione. 3. Le procedure di cui al presente decreto non si applicano all'assunzione di lavoratori in possesso di professionalita' ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987, prima delle modifiche introdotte dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies del D.L. n. 86/1988, era il seguente: "Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. (dal 1 gennaio 1989 v. comma 4- bis del D.L. n. 86/1988 pubblicato qui' appresso) 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo, le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente. (comma abrogato dall'art. 4, comma 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988: vedi qui' appresso)". - Si trascrive inoltre il testo dell'art. 4, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del D.L. n. 86/1988: "4-bis. Il comma 1 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente: '1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti'. 4-ter. L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali. 4-quarter. All'emanazione del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-quinquies. Il comma 9 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente. 4-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola. 5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilita', i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno la facolta' di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per questi lavoratori, nonche' per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di eta', ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota alle premesse. - Il testo dell'art. 34 della legge n. 300/1970, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; e' il seguente: "Art. 34. (Richieste normative di manodopera). - A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lovoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264".