IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge quadro sul pubblico
impiego;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi
al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti locali;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro, e in  particolare  l'art.
16  in  materia  di assunzioni di personale presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti  pubblici  ivi
indicati;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160,  recante  norme  in
materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e di mercato del
lavoro, nonche' per il  potenziamento  del  sistema  informatico  del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, e in particolare
l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed  integrazioni
all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
1986,   concernente  snellimento  delle  procedure  dei  concorsi  di
ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
settembre  1987,  n.  392,  concernente  modalita'  e   criteri   per
l'avviamento  e  la  selezione  dei  lavoratori ai sensi dell'art. 16
della   legge   28   febbraio   1987,   n.    56,    recante    norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre 1988, registrato alla Corte dei  conti  il  1›  dicembre
1988,  registro  n.  12  Presidenza,  foglio n. 74, recante delega di
funzioni  all'on.  dott.  Paolo  Cirino  Pomicino,   Ministro   senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
  Sentite  le  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
  Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni,  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici
a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una  o  piu'
regioni,  le  province,  i  comuni  e le unita' sanitarie locali sono
tenuti ad osservare le modalita' di cui al presente decreto  ai  fini
dell'assunzione   di   personale   civile,   con   rapporto  a  tempo
indeterminato  o  determinato  ed  a  tempo  pieno  o  parziale,   in
qualifiche,  categorie o profili professionali per l'accesso ai quali
occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della
scuola    dell'obbligo   e,   ove   richiesto,   di   una   specifica
professionalita'.
  2.   Per   professionalita'   s'intende   la   preparazione   o  la
qualificazione o la specializzazione  desumibili  dalla  qualifica  o
categoria  o  dal  profilo  professionale, ricondotta in ogni caso da
parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione  -
salva  ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto
- alle  qualifiche  di  iscrizione  dei  lavoratori  nelle  liste  di
collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e accertata
in sede di selezione.
  3.  Le  procedure  di  cui  al  presente  decreto  non si applicano
all'assunzione  di  lavoratori  in   possesso   di   professionalita'
ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione
stabilite ai sensi dell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987, prima
          delle modifiche introdotte dall'art.  4,  commi  4-  bis  e
          4-quinquies del D.L.  n. 86/1988, era il seguente:
             "Art.  16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  - 1. Le Amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e gli enti pubblici non economici a
          carattere nazionale, per i posti  da  ricoprire  nei  ruoli
          periferici  e  per  relative  sedi  periferiche, cosi' come
          determinati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1›  febbraio 1986, n. 13, le
          province, i comuni e le unita' sanitarie locali  effettuano
          le  assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le
          quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare
          nei  livelli  per  i  quali  e' richiesto il solo requisito
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di mobilita', a condizione  che  essi  abbiano  i
          requisiti  richiesti.  Essi sono avviati numericamente alla
          selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante  dalle
          liste  delle  circoscrizioni  territorialmente  competenti.
          (dal 1› gennaio 1989 v. comma 4- bis del  D.L.  n.  86/1988
          pubblicato qui' appresso)
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          esplichi nell'intero territorio regionale, con  riferimento
          alle  graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione,
          secondo un sistema integrato definito ai sensi del  decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui al comma
          4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  Amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono escluse dalla disciplina del presente articolo,
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
             9.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
          comunque non oltre i sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente.   (comma  abrogato
          dall'art.  4, comma 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988:  vedi
          qui' appresso)".
            - Si trascrive inoltre il testo dell'art. 4, commi 4-bis,
          4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies  e  5  del  D.L.  n.
          86/1988:
             "4-bis.  Il comma 1 dell'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987, n.  56, e' sostituito dal seguente:
             '1.  Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale  e  quelli  che  svolgono attivita' in una o piu'
          regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
          effettuano  le  assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
          livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
          il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
          dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli
          iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle di
          mobilita' che  abbiano  la  professionalita'  eventualmente
          richiesta  e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
          impiego. Essi sono  avviati  numericamente  alla  selezione
          secondo  l'ordine  delle graduatorie risultante dalle liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti'.
             4-ter.  L'art.  16  della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          trova applicazione anche nei casi  di  assunzione  a  tempo
          determinato  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'art. 6 della legge
          20  marzo  1975,  n.  70,  nonche'  in  ogni  altro caso di
          assunzioni a termine consentite  nelle  regioni  a  statuto
          ordinario,  nelle  province,  nei  comuni  e  nelle  unita'
          sanitarie locali.
             4-quarter. All'emanazione del decreto previsto dall'art.
          16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  si
          provvede  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
             4-quinquies.  Il  comma  9  dell'art.  16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni  di  cui
          al  comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il
          1› gennaio 1989. Sino  al  31  dicembre  1988  continua  ad
          applicarsi la disciplina vigente.
             4-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge
          28 febbraio 1987, n. 56, si applicano  anche  al  personale
          non docente della scuola.
             5.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della nuova
          disciplina della mobilita', i lavoratori che  sono  sospesi
          dal  lavoro  e  godono  del  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale senza rotazione hanno la facolta' di
          chiedere  l'iscrizione  alla  prima  classe  delle liste di
          collocamento ai fini dell'applicazione dell'art.  16  della
          legge  28  febbraio  1987,  n.  56.  Per questi lavoratori,
          nonche'  per  quelli  che   godono   del   trattamento   di
          disoccupazione  speciale, si osservano in materia di limite
          di eta', ai fini dei predetti avviamenti,  le  disposizioni
          dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si
          veda la nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 34 della legge n. 300/1970, recante
          norme  sulla  tutela  della   liberta'   e   dignita'   dei
          lavoratori,   della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; e'
          il seguente:
            "Art.  34.  (Richieste  normative  di  manodopera).  -  A
          decorrere dal novantesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge, le richieste nominative di manodopera
          da avviare al lovoro  sono  ammesse  esclusivamente  per  i
          componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i
          lavoratori di concetto e per gli appartenenti  a  ristrette
          categorie   di   lavoratori   altamente  specializzati,  da
          stabilirsi con decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale, sentita la commissione centrale di cui
          alla legge 29 aprile 1949, n. 264".